Sez. 2, Sentenza n. 843 del 24/03/1971 (Rv. 350697 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - IN APPELLO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATA RINNOVAZIONE - OBBLIGO DI CONFUTAZIONE ESPRESSA DELLA ISTANZA DI PARTE - INESISTENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - IN APPELLO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATA RINNOVAZIONE - OBBLIGO DI CONFUTAZIONE ESPRESSA DELLA ISTANZA DI PARTE - INESISTENZA.*
Il giudice d'appello non e tenuto ad ammettere una nuova consulenza tecnica qualora ritenga che dalla relazione della consulenza espletata in primo grado e dalle altre risultanze di causa emergano elementi sufficienti di giudizio per la risoluzione della controversia. In tal caso non occorre neppure una confutazione della istanza, essendo allo uopo sufficiente quella che si desume implicitamente dalla valutazione degli elementi gia acquisiti al processo, ritenuti sufficienti per la decisione della causa. (Conf 2776'69, mass n 342515).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)