diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4394 del 30/12/1974 (Rv. 373078 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - IMPRESE ASSOGGETTATE - IMPRESE CON PIU DI TRENTACINQUE DIPENDENTI - IMPRESE CON OCCUPAZIONE FLUTTUANTE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373078-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - IMPRESE ASSOGGETTATE - IMPRESE CON PIU DI TRENTACINQUE DIPENDENTI - IMPRESE CON OCCUPAZIONE FLUTTUANTE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - FATTISPECIE.*

Nel caso di imprese caratterizzate da un indice di occupazione fluttuante, con variazioni in piu ed in meno rispetto al limite di trentacinque dipendenti fissato dall'art 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n 604, l'indagine sulla assoggettabilita della singola impresa alla disciplina dei licenziamenti individuali dettata dalla citata legge deve essere effettuata vagliando la situazione dell'impresa medesima nel suo complesso e nel suo aspetto normale, quale emerge dal diagramma delle variazioni del personale verificatesi nell'anno in cui e stato intimato il licenziamento ed operando un'armonica media non rigidamente e meramente quantitativa, ma che approfondisca il fenomeno nei suoi aspetti economici, congiunturali e sociali, con riferimento anche alle esigenze ed opportunita produttive, capaci di identificare, di volta in volta la reale ed oggettiva dimensione dell'impresa. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto inapplicabile la disciplina dei licenziamenti individuali all'impresa alberghiera presso cui aveva lavorato l'attore, per la considerazione che sia nel mese del licenziamento che in tutti gli altri mesi dell'anno, i dipendenti assunti da tale impresa non avevano mai superato il numero di trentacinque, con la sola eccezione dei mesi di luglio e di agosto, rispetto ai quali, il superamento di questo limite si era verificato per mere ragioni contingenti estranee alla reale dimensione dell'azienda. La SC ha confermato questa statuizione, enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)