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Sez. U, Sentenza n. 1586 del 01/03/1990 (Rv. 465612 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRESUPPOSTO - RAPPORTO CON ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - REQUISITO DELLA STABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTINUATIVITÀ DI UN RAPPORTO NON DI RUOLO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465612-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRESUPPOSTO - RAPPORTO CON ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - REQUISITO DELLA STABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTINUATIVITÀ DI UN RAPPORTO NON DI RUOLO - SUFFICIENZA.*

La configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, postula la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e l'assunzione del dipendente per un'attività di collaborazione direttamente connessa con i fini istituzionali dell'ente, ma non presuppone anche il requisito della stabilità, essendo sufficiente che le prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché nell'ambito di un rapporto provvisorio non di ruolo. (V 5490/88, mass n 460092; (Conf 4771/88, mass n 459601; (Conf 5433/86, mass n 447962).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)