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Sez. 1, Sentenza n. 10556 del 23/10/1993 (Rv. 484038 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Revoca del fallimento - Responsabilità | Del creditore istante - Natura - Cognizione - Giudice fallimentare in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento - Devoluzione - Momento del commesso illecito e momento del suo accertamento - Diversità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484038-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Revoca del fallimento - Responsabilità

La responsabilità del creditore che ha proposto istanza di fallimento, poi revocato, per i danni derivanti dalla dichiarazione di fallimento, prevista dall'art. 21 della legge fallimentare, configura una speciale applicazione della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ., la cui cognizione è affidata alla competenza funzionale dello stesso giudice fallimentare in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, senza che rilevi che la responsabilità sia riferibile ad una fase e ad un momento processuale (la proposizione del ricorso per fallimento) diverso da quello in cui l'istanza risarcitoria viene fondata (nel giudizio di revoca della dichiarazione di fallimento), non escludendo, la divaricazione tra momento del commesso illecito e momento del suo accertamento, la natura processuale di detta responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)