Sez. 1, Sentenza n. 6637 del 26/06/1999 (Rv. 528044 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento poi revocata - Responsabilità del creditore istante - Domanda risarcitoria - Competenza funzionale del giudice dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento - Configurabilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
La domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., per responsabilità processuale aggravata è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice chiamato a conoscere della causa in cui si sarebbe, in ipotesi, consumata la condotta illecita della parte, così che, in caso di domanda risarcitoria avanzata in relazione ad una dichiarazione di fallimento poi revocata, la relativa competenza (funzionale) spetta al giudice dell'opposizione al fallimento, a nulla rilevando la circostanza che la responsabilità del creditore istante sia riferibile ad una fase processuale (quella della proposizione del ricorso di fallimento) precedente e diversa rispetto a quella in cui la domanda risulti materialmente introdotta (la fase, cioè, relativa al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento), posto che l'ingiustizia del danno può assumere concreto rilievo soltanto in sede di giudizio di opposizione, all'esito del negativo riscontro dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)