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Sez. 5, Sentenza n. 130 del 08/02/1968 Ud. (dep. 05/04/1968) Rv. 107498 - 01

SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE -GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO E DELLA DIFESA - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - LEGITTIMITA - IPOTESI VARIE.*
Stato
decisa il 1968-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107498-01

SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE -GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO E DELLA DIFESA - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - LEGITTIMITA - IPOTESI VARIE.*

La disposizione del primo comma dell'art.477 cod.proc.pen., richiedendo una correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, esprime l'esigenza di garantire il contraddittorio nei confronti dell'imputato, evitando cosi che possa formare oggetto di pronuncia nei suoi confronti un fatto rispetto al quale egli non abbia potuto esporre le ragioni a sua discolpa. Questa esigenza viene rispettata se il giudice del dibattimento adotta una diversa qualificazione giuridica senza alterare il contenuto sostanziale del fatto addebitato all'imputato in relazione al triplice elemento della condotta, dell'evento e del suo atteggiamento psicologico. (nella specie, e stato escluso il difetto di correlazione, in un caso in cui il giudice del merito aveva ritenuto l'imputato colpevole di falso per soppressione mentre era stato a lui contestato il reato di danneggiamento, con riguardo al fatto di avere egli volontariamente e coscientemente lacerato un fascicolo contenente documenti relativi al credito vantato da taluno nei suoi confronti per distruggere la prova documentale del suo debito). (Conf.105761, anno 1967 sulla nozione di immutazione del fatto V. 104048, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Cod. Pen. art. 490, Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)