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Sez. L, Sentenza n. 2268 del 13/03/1999 (Rv. 524105 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Nozione - Modo autonomo di definizione del processo civile - Insussistenza - Applicazione delle norme processuali preordinate alla definizione del processo - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524105-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cosiddetta "cessazione della materia del contendere", disciplinata per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, è formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)