Sez. U, Sentenza n. 12393 del 20/11/1992 (Rv. 479636 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | Espropriazione di aree edificabili - Determinazione dell'indennità ex art. 5 bis legge 359 del 1992 - Riferimento all'art. 13 legge n. 2892 del 1885 - Portata - Applicazione immediata nei giudizi di opposizione alla stima ancora in corso - Limiti - In sede di legittimità - Estensione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere
In tema d'espropriazione di aree edificabili, l'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, il quale stabilisce che l'indennità va determinata a norma dell'art. 13 terzo comma della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (con sostituzione del reddito dominicale rivalutato al coacervo dei fitti dell'ultimo decennio), riducendo poi il relativo importo del 40 per cento salvo che l'espropriato acconsenta alla cessione volontaria del bene, trova applicazione immediata, ai sensi delle espresse previsioni dei nn. 6 e 7 della norma medesima, nei giudizi di opposizione alla stima ancora in corso, pure in sede di legittimità, in difetto di formazione del giudicato sulla determinazione dell'indennità stessa.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)