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Sez. 1, Sentenza n. 7314 del 06/08/1994 (Rv. 487688 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità - Determinazione in base al criterio del valore venale - Sentenza - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Nuova normativa di determinazione dell'indennità ex art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Sopravvenienza nel corso del giudizio - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487688-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nel giudizio di Cassazione instaurato con ricorso avverso una sentenza che abbia determinato l'indennità di espropriazione di suolo edificatorio con il criterio del valore venale, con riguardo all'operatività di un criterio di minor risultato economico, trova applicazione la nuova normativa per siffatta indennità, prevista dall'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, applicabile anche ai procedimenti ancora in corso per espresso disposto del quinto comma del citato articolo, con conseguente annullamento dell'impugnata sentenza non conforme allo "jus superveniens", rimanendo affidato al giudice di rinvio, in relazione ai risultati economici assicurabili all'espropriato per effetto dei nuovi criteri di calcolo dell'indennità, la valutazione della rilevanza di questioni di legittimità costituzionale incidenti sui risultati medesimi, stante il difetto di attuale rilevanza delle dette questioni in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)