Sez. 1, Sentenza n. 25798 del 22/12/2015 (Rv. 638290 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Forma scritta - Consacrazione in unico documento - Necessità - Conclusione mediante scritti successivi - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali, sicché, nel caso di appalto di opere pubbliche, per il quale sono necessari accordi specifici e complessi, va escluso - ove si eccettui la limitatissima ipotesi di modificazione della base contrattuale propria dell'appalto in variante, per cui è sufficiente il rispetto delle condizioni previste dall'art. 342 della l. n. 2248, all. F del 1865, ossia l'ordine del direttore dei lavori e l'approvazione dell'ente pubblico - che il consenso possa formarsi tramite scritti successivi atteggiantisi come proposta ed accettazione fra assenti, atteso che, per opere con rilevanti corrispettivi e spese a carico delle casse pubbliche, occorre avere certezza dell'esatta consistenza ed articolazione dei lavori, nonché delle risorse stanziate per il loro pagamento, con forme e tempi precisamente stabiliti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)