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Sez. L, Sentenza n. 3520 del 19/05/1988 (Rv. 458852 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ACCERTAMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI - NATURA DEL CREDITO E QUALITÀ DI PENSIONATO DEL CREDITORE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458852-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ACCERTAMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI - NATURA DEL CREDITO E QUALITÀ DI PENSIONATO DEL CREDITORE - RILEVANZA.*

In tema di crediti per prestazioni previdenziali, il giudice, ai fini dell'affermazione dell'Obbligo del risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. e dell'accertamento del pregiudizio patrimoniale sofferto dal creditore per la svalutazione monetaria, può fare ricorso sia al fatto notorio che a presunzioni semplici integrate da criteri equitativi e può quindi ritenere la sussistenza di detto danno in considerazione della natura del credito, avente ad oggetto somme per ratei di pensione, e della qualità di pensionato del creditore, il quale, in quanto piccolo consumatore, avrebbe destinato al soddisfacimento di esigenze di vita le somme dovutegli, sottraendole agli effetti della svalutazione. (V 703/88, mass n 457146; (V 889/87, mass n 450554; (V 3004/86, mass n 446011).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)