Sez. 2, Sentenza n. 889 del 30/01/1987 (Rv. 450554 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SPECIFICA DOMANDA DELLA PARTE - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SPECIFICA DOMANDA DELLA PARTE - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di crediti pecuniari (non di lavoro), la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sè alcun risarcimento automatico (sotto il profilo del danno emergente) che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, sicché il risarcimento dell'eventuale maggior danno, rispetto a quello coperto dagli interessi legati, non può essere liquidato dal giudice in difetto di una specifica domanda della parte (su cui incombe anche l'Onere della dimostrazione della esistenza ed entità del danno stesso, sia pur con qualsiasi mezzo di prova). Conseguentemente, tale domanda risarcitoria ove omessa in primo grado, non può essere proposta per la prima volta in grado di appello, ostandovi il divieto posto dall'art. 345 cod. proc. civ., la cui violazione - se non rilevata dal giudice di detto grado - può esserlo, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione. (V 348/82, mass n 418045; (Conf 3614/86, mass n 446527; (Conf 3853/83, mass n 428773; (Conf 5555/81, mass n 416277).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)