Sez. 3, Sentenza n. 352 del 11/02/1967 (Rv. 326230 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - FINALITA - PRESUPPOSTI - IRRILEVANZA DELLA COLPA DEL VENDITORE E DELLE CAUSE DEL CATTIVO FUNZIONAMENTO - GARANZIE COMUNI - PRECLUSIONI - INSUSSISTENZA.*
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - FINALITA - PRESUPPOSTI - IRRILEVANZA DELLA COLPA DEL VENDITORE E DELLE CAUSE DEL CATTIVO FUNZIONAMENTO - GARANZIE COMUNI - PRECLUSIONI - INSUSSISTENZA.*
La garanzia di buon funzionamento, prevista dall'art. 1512 cod.civ. rafforza la tutela stabilita dagli art. 1490 e seguenti dello stesso codice, divenendo operante per il solo fatto del cattivo funzionamento della cosa, indipendentemente dalle cause che possano averlo determinato (vizi o Mancanza di qualita) e dalla colpa del venditore. Pertanto, non e precluso all'acquirente di far valere le garanzie comuni per quei fatti che non riguardano il funzionamento della cosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)