Sez. 1, Sentenza n. 2689 del 03/05/1984 (Rv. 434729 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO GRAVATO DA VINCOLI DI DESTINAZIONE PREORDINATI A SUCCESSIVA ESPROPRIAZIONE - DETERMINAZIONE DEL DANNO - INCIDENZA NEGATIVA DI DETTI VINCOLI SUL VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO GRAVATO DA VINCOLI DI DESTINAZIONE PREORDINATI A SUCCESSIVA ESPROPRIAZIONE - DETERMINAZIONE DEL DANNO - INCIDENZA NEGATIVA DI DETTI VINCOLI SUL VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
Nella Determinazione del danno derivante dall'illegittima e definitiva occupazione di un fondo da parte della pubblica amministrazione, al pari che nella liquidazione dell'indennità di espropriazione, non può tenersi conto dell'incidenza negativa sul valore di mercato dell'immobile di vincoli di destinazione stabiliti da strumenti urbanistici e preordinati a successiva espropriazione, tanto nel caso in cui l'occupazione sia avvenuta in vista dell'attuazione della finalità pubblica alla quale la imposizione del vincolo era preordinata, quanto nel caso in cui abbia realizzato finalità pubbliche diverse, atteso che, altrimenti, si verrebbe ad introdurre una non consentita ipotesi di non indennizzabilità in relazione ad una limitazione del diritto dominicale su beni determinati, originariamente temporanea. (Conf 7234/83, mass n 431831; (Conf 3825/83, mass n 428741; (Conf 3802/83, mass n 428720; (Conf 776/83, mass n 425521; (Conf 3346/82, mass n 421327; (Conf 6287/81, mass n 417088).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)