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Sez. 1, Sentenza n. 3802 del 04/06/1983 (Rv. 428720 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA ESISTENTE ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA - RILEVANZA - VINCOLI STABILITI DA PIANO REGOLATORE GENERALE E PREORDINATI ALLA SUCCESSIVA ESPROPRIAZIONE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1983-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428720-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA ESISTENTE ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA - RILEVANZA - VINCOLI STABILITI DA PIANO REGOLATORE GENERALE E PREORDINATI ALLA SUCCESSIVA ESPROPRIAZIONE - ININFLUENZA.*

Nella Determinazione del danno derivato dall'illegittima e definitiva occupazione di un fondo da parte della pubblica amministrazione, deve aversi riguardo alla situazione dei luoghi ed alla disciplina urbanistica esistente al momento della scadenza del periodo di occupazione legittima, se i lavori di costruzione dell'opera pubblica erano già iniziati, né può comunque tenersi conto dell'influenza negativa, sul valore di mercato dell'immobile, di vincoli stabiliti da piano regolatore generale e preordinati alla successiva espropriazione, tanto nel caso in cui l'occupazione sia avvenuta in vista dell'attuazione della finalità pubblica alla quale l'imposizione del vincolo era preordinata, quanto nel caso in cui abbia realizzato finalità pubbliche diverse, atteso che, altrimenti, si verrebbe ad introdurre una non consentita ipotesi di non indennizzabilità in relazione ad una limitazione del diritto dominicale su beni determinati, originariamente temporanea. (V 3346/82, mass n 421327; (Conf 776/83, mass n 425521; (Conf 6287/81, mass n 417088; (Conf 5968/81, mass n 416747; (Conf 6485/80, mass n 410244; (Conf 6019/80, mass n 409790).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)