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Sez. 1, Ordinanza n. 35794 del 22/12/2023 (Rv. 669668 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Credito sorto nel corso della procedura di concordato - Funzionalità alla prosecuzione dell'attività d’impresa - Insindacabilità della valutazione di merito - Pagamento - Natura di ordinaria amministrazione - Inefficacia – Esclusione.
Stato
decisa il 2023-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669668-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

Il pagamento di un credito sorto nel corso della procedura di concordato, non integrante l'ipotesi di atto lesivo (ovvero diretto a frodare le ragioni dei creditori), che il giudice, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, abbia ritenuto funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa costituente modalità esecutiva del concordato, è in sé atto di ordinaria amministrazione che non necessita di autorizzazione ex art 167 l.fall. e, come tale, si sottrae alla sanzione dell'inefficacia.

Legge Falliment. art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)