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Sez. L, Sentenza n. 3419 del 03/06/1982 (Rv. 421393 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421393-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

La facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto in caso di mancanze del dipendente è compiutamente disciplinata dalle Disposizioni della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, sicché le prescrizioni dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori in tema di irrogazione delle sanzioni disciplinari in genere non sono di per sè applicabili al licenziamento disposto in funzione disciplinare, ove non risulti che la disciplina applicabile al rapporto le richiami espressamente oppure, oltre ad includere il licenziamento tra le sanzioni disciplinari, stabilisca per la sua irrogazione norme procedimentali che specificatamente la caratterizzano secondo lo schema della norma statutaria citata. (Conf 1781/81, mass n 412466).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)