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Sez. L, Sentenza n. 5506 del 30/08/1983 (Rv. 430440 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ELEMENTO LETTERALE ED ALTRI CRITERI ERMENEUTICI - RAPPORTO - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA AL LICENZIAMENTO PER MANCANZE QUALIFICATO COME SANZIONE DISCIPLINARE - INTERPRETAZIONE DICHIARATIVA DELLA NON ASSOGGETTABILITÀ DEL LICENZIAMENTO ALLA PROCEDURA PREVISTA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - ILLEGITTIMITÀ EX ART. 1362 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430440-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ELEMENTO LETTERALE ED ALTRI CRITERI ERMENEUTICI - RAPPORTO - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA AL LICENZIAMENTO PER MANCANZE QUALIFICATO COME SANZIONE DISCIPLINARE - INTERPRETAZIONE DICHIARATIVA DELLA NON ASSOGGETTABILITÀ DEL LICENZIAMENTO ALLA PROCEDURA PREVISTA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - ILLEGITTIMITÀ EX ART. 1362 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - RILEVANZA.*

L'art. 1362 cod. civ., nel prescrivere all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, non intende svalutare questo elemento estrinseco del negozio, ma intende anzi ribadirne il carattere fondamentale e prioritario ai fini della ricerca della comune intenzione delle parti, nel senso che, solo ove le espressioni letterali non siano chiare ed univoche è consentito ricorrere ad altre regole ermeneutiche integrative. Viola pertanto la citata disposizione la sentenza che, pur in presenza di clausole contrattuali le quali espressamente annoverino il licenziamento per mancanze fra le sanzioni disciplinari (nella specie l'art. 22 del C.C.n.L. 19 aprile 1973 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata) escluda l'assoggettabilità dell'uno al procedimento stabilito per l'irrogazione delle altre, non potendosi a tal fine invocare il principio dell'immediatezza del licenziamento per giusta causa, il quale va inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo di tempo reso necessario dall'accertamento dei fatti da contestare e dalla valutazione degli stessi, e dovendosi comunque fare applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, nella portata assunta dopo la sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale, secondo la quale l'inclusione del licenziamento fra le sanzioni disciplinari comporta quanto meno l'applicabilità dei primi tre commi di tale norma, anche se nella fonte regolatrice del rapporto non si richiama la procedura dalla medesima norma istituita per l'irrogazione di dette sanzioni. (V 3419/82, mass n 421393; (V 1781/81, mass n 412466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973 num. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)