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Sez. 1, Sentenza n. 7703 del 07/06/2000 (Rv. 537360 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Aziende di credito - Trasferimento dirigenti - Diaria di prima sistemazione ex art. 51 CCNL - IRPEF - Assoggettabilità integrale.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537360-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Le somme corrisposte (nel periodo d'imposta 1984), ai sensi dell'articolo 51 del C.C.N.L. del personale direttivo delle aziende di credito, dal datore di lavoro al dipendente in occasione di trasferimento, a titolo di "diaria" di prima sistemazione nella nuova residenza non è assimilabile all'indennità di trasferta di cui all'articolo 48, comma terzo d.P.R. n.597/1973, e sono pertanto integralmente soggette a tassazione a fini IRPEF.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)