Sez. U, Sentenza n. 26811 del 19/12/2009 (Rv. 610438 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Cessazione del rapporto di servizio sopravvenuta nelle more del giudizio di cassazione - Conseguenze - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
La cessazione dal servizio per collocamento a riposo del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità , e quindi prima del passaggio in giudicato della pronuncia che gli abbia irrogato una sanzione, comporta la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'inammissibilità , per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la decisione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. (Nella specie, avendo insistito il magistrato sulla persistenza dell'interesse alla definizione del ricorso, sotto il profilo della permanenza di effetti negativi su una carriera intemerata, conseguente al passaggio in giudicato della decisione disciplinare, la Corte ha chiarito che quest'ultimo non ha luogo nel caso di cessazione dal servizio prima della pronuncia definitiva, in quanto la fine dell'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato determina l'estinzione del procedimento disciplinare, con la conseguente caducazione della sentenza disciplinare che, a sua volta, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)