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Sez. 3, Sentenza n. 10608 del 02/08/2001 (Rv. 548732 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE | Esecuzione immobiliare - Creditore intervenuto in base a ipoteca a garanzia di debito altrui - Accertamento dell'inoperatività dell'ipoteca - Conseguenze - Esclusione dal riparto dell'intervenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548732-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE

Rispetto a colui che interviene in una procedura esecutiva avente ad oggetto un bene immobile sul quale assume che l'esecutato gli abbia concesso ipoteca a garanzia del debito altrui, l'esecutato medesimo ha la veste di terzo proprietario, assoggettato all'espropriazione a favore del suddetto creditore sempre che il bene immobile pignorato sia vincolato a garanzia del credito altrui; conseguentemente, l'accertata insussistenza della garanzia reale sul bene pignorato, nell'assenza di altra ragione di credito nei confronti dell'esecutato, esclude l'intervenuto dalla partecipazione alla distribuzione del ricavato (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, dichiarata l'inoperatività della garanzia ipotecaria, aveva escluso che il credito potesse essere ammesso in via chirografaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)