Sez. T, Ordinanza n. 33642 del 20/12/2024 (Rv. 673294-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Determinazione delle spese di lite - Valori "prossimi ai minimi" - Motivazione specifica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)