Sez. L - , Sentenza n. 8824 del 05/04/2017 (Rv. 643908 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - NOTA DELLE SPESE | Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice - Determinazione globale - Legittimità - Esclusione - Adeguata motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - NOTA DELLE SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta l'art. 24 della l.n. 794 del 1942.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)