Sez. 2, Sentenza n. 12677 del 03/06/1980 Ud. (dep. 29/11/1980) Rv. 146896 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELL'IMPUTATO IN BASE AD UNA FOTOGRAFIA - VALIDITA - EFFICACIA.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELL'IMPUTATO IN BASE AD UNA FOTOGRAFIA - VALIDITA - EFFICACIA.*
Il riconoscimento effettuato in base ad una fotografia non e illegittimo, sol perche non e conforme alle formalita prescritte dalla legge processuale negli art 360 e seguenti cod proc pen. pur non potendo avere la stessa efficacia probatoria di una formale ricognizione di persona, esso costituisce pur sempre un accertamento di fatto, e ben puo essere utilizzato dal giudice come prova, e cioe come fonte legittima di convincimento, quando presenta garanzia di assoluta certezza. In casi siffatti la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilita che viene accordata alla deposizione di colui che, avendo esaminata la fotografia dell'imputato, si dice certo della sua identificazione fisica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)