Sez. 1, Sentenza n. 3374 del 16/12/1981 Ud. (dep. 30/03/1982) Rv. 153002 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONE.*
La ricognizione fotografica, pur non avendo la stessa efficacia probatoria della formale ricognizione di persone, può essere utilizzata come fonte legittima di convincimento, quando presenta garanzie di certezza; in tale caso il valore della prova discende dalla attendibilità che viene riconosciuta alla deposizione di colui che, esaminata la foto, si dice certo della sua identificazione. (Conf mass n 146896).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)