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Sez. 1, Sentenza n. 3374 del 16/12/1981 Ud. (dep. 30/03/1982) Rv. 153002 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153002-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONE.*

La ricognizione fotografica, pur non avendo la stessa efficacia probatoria della formale ricognizione di persone, può essere utilizzata come fonte legittima di convincimento, quando presenta garanzie di certezza; in tale caso il valore della prova discende dalla attendibilità che viene riconosciuta alla deposizione di colui che, esaminata la foto, si dice certo della sua identificazione. (Conf mass n 146896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)