Sez. L, Ordinanza n. 24312 del 31/07/2026 (Rv. 679715-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Previdenza forense - Crediti contributivi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Prescrizione decennale ex art. 19 l. 576 del 1980 - Incidenza della l. n. 335 del 1995 - Prescrizione quinquennale - Ripristino del termine decennale ex art. 66 l. n. 247 del 2012 - Efficacia temporale della modifica.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In tema di previdenza forense, il termine di prescrizione decennale dei crediti contributivi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, originariamente previsto dall'art. 19 della l. n. 576 del 1980, poi sostituto dal termine quinquennale in forza dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995 per tutte le forme di previdenza obbligatoria e, infine, ripristinato dall'art. 66 della l. n. 247 del 2012, si applica unicamente per il futuro e in relazione alle prescrizioni non ancora maturate, secondo il regime precedente, alla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013), dovendosi escludere la natura di interpretazione autentica di tale ultima disposizione, la quale - nell'affermare che la materia delle contribuzioni dovute alla Cassa Forense si sottrae alla disciplina di portata generale del 1995 - non è intervenuta in un settore caratterizzato da dubbi e oscillazioni interpretative, né ha imposto la scelta di una delle possibili varianti di senso del testo originario della norma in ipotesi interpretata.
Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 66, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)