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Sez. L, Sentenza n. 15398 del 01/07/2009 (Rv. 609653 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 legge n. 335 del 1995 - Termine decennale previsto dalla previgente disciplina - Procedura iniziata anteriormente alla modifica normativa - Regime transitorio - Applicabilità - Condizioni - Richiesta di informazioni, da parte dell'INPS, in ordine alla posizione dei dipendenti, priva della quantificazione del credito, preannunziando successive azioni di recupero - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609653-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, nel prevedere la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni, stabilisce un regime transitorio secondo il quale continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione previgente nel caso di "atti interruttivi già compiuti" o di "procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva" iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, dovendosi intendere con tale ultima locuzione l'avvenuto svolgimento, da parte dell'ente previdenziale, di una concreta attività d'indagine ed ispettiva finalizzata al recupero dell'omissione contributiva. Ne consegue che non è applicabile la disciplina transitoria ove l'INPS abbia inviato una richiesta di informazioni in ordine alla posizione dei dipendenti senza quantificare il credito e limitandosi a preannunciare successive azioni di recupero, trattandosi di atto inidoneo ad integrare l'attivazione di una procedura di recupero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)