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Sez. L, Sentenza n. 3484 del 15/02/2007 (Rv. 595802 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n.335 - Applicabilità - Limiti - Prescrizione decennale - Atti interruttivi successivi all'entrata in vigore di tale legge e precedenti al gennaio 1996 - Effetto conservativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595802-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui all'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 sostituisce il termine quinquennale a quello decennale, a partire dal 1 gennaio 1996, ed il successivo comma 10 estende tale abbreviazione alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), ma fa eccezione per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore. Con ciò il legislatore ha escluso che atti interruttivi o di inizio di procedure di recupero dei contributi, compiuti dopo il 17 agosto 1995, abbiano potuto conservare il termine decennale dopo il 1 gennaio 1996.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 41, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)