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Sez. 3, Sentenza n. 6034 del 06/03/2008 (Rv. 602113 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Prescrizione civile - Atti interruttivi - Trattative per composizione bonaria - Mancato raggiungimento dell'effetto desiderato - Rinuncia tacita alla prescrizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602113-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

In tema di estinzione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ..(Nella specie la S.C., confermando la decisione del giudice di merito, ha escluso che la visita medica disposta in via cautelativa dalla compagnia di assicurazione in favore del danneggiato integrasse un riconoscimento dell'altrui diritto al risarcimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)