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Sez. 2, Sentenza n. 22589 del 05/11/2010 (Rv. 615546 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE | Divisione - Prelazione convenzionale per l'ipotesi di vendita da parte di un condividente - "Denuntiatio" - Forma scritta - Necessità - Limiti - Indagine demandata al giudice di merito - Contenuto.
Stato
decisa il 2010-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615546-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE

La prelazione convenzionale pattuita dai contraenti nell'ambito di un contratto di divisione, per l'ipotesi di vendita da parte di uno dei condividenti ad un terzo, può essere configurata come mero interpello, con la conseguenza che la comunicazione dovuta al prelazionario potrebbe in tale caso non richiedere necessariamente la forma scritta. Ne consegue che il giudice di merito è tenuto a svolgere un'esauriente interpretazione del patto di prelazione - al lume degli artt. 1362 e segg. cod. civ. - per determinare se nella fattispecie la "denuntiatio" debba essere formulata per iscritto o possa essere data oralmente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)