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Sez. U, Sentenza n. 5359 del 04/12/1989 (Rv. 464480 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE - ESERCIZIO (FORME E TERMINI) - COMUNICAZIONE DELLA VOLONTÀ DI TRASFERIRE IL BENE - DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - NATURA RISPETTIVA - CONSEGUENZE - INADEMPIENZA DELLE PARTI ALL'OBBLIGO DI CONTRARRE - DISCIPLINA EX ART. 2932 COD. CIV. - IRREVOCABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464480-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE - ESERCIZIO (FORME E TERMINI) - COMUNICAZIONE DELLA VOLONTÀ DI TRASFERIRE IL BENE - DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - NATURA RISPETTIVA - CONSEGUENZE - INADEMPIENZA DELLE PARTI ALL'OBBLIGO DI CONTRARRE - DISCIPLINA EX ART. 2932 COD. CIV. - IRREVOCABILITÀ.*

In tema di prelazione di immobili locati ad uso diverso da quello abitativo, secondo la disciplina di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la comunicazione della volontà di trasferire il bene a titolo oneroso non è qualificabile come proposta contrattuale, e nemmeno come mera informativa di generici intenti destinati ad avviare trattative negoziali, ma si inserisce, in un particolare meccanismo predisposto da detta norma per assicurare al conduttore l'Esercizio del diritto di prelazione, quale atto d'interpello, dovuto dal proprietario, nonché vincolato nella Forma e nel contenuto. Correlativamente, la dichiarazione del conduttore di Esercizio della prelazione medesima non costituisce accettazione di proposta e non comporta immediato acquisto dell'immobile, ma determina l'insorgenza per entrambe le parti dell'Obbligo di addivenire, entro un preciso termine, alla stipula del previsto contratto, con contestuale pagamento del prezzo. Dall'indicata natura della prelazione consegue che la suddetta comunicazione del proprietario non è revocabile, in pendenza del termine entro il quale il conduttore può manifestare la volontà di rendersi acquirente, e, a maggior ragione, dopo la dichiarazione di prelazione; consegue altresì che, in caso di inadempienza delle parti a quell'Obbligo a contrattare, deve ritenersi consentita la tutela in Forma specifica di cui all'art. 2932 cod. civ., nel concorso delle relative condizioni, trattandosi di norma applicabile indipendentemente dalla fonte, legale o convenzionale, dell'Obbligo stesso. (Conf 2521/86, mass n 445619; (Conf 5283/85, mass n 442548; (Conf 2897/85, mass n 440651; (contra 4103/88, mass n 455201; (contra 2427/88, mass n 458195; (contra 356/88, mass n 456920).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)