Sez. 2, Sentenza n. 1086 del 16/04/1973 (Rv. 363558 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEGLI OPERAI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - INCOSTITUZIONALITA - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER IMPIEGATI ED OPERAI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEGLI OPERAI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - INCOSTITUZIONALITA - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER IMPIEGATI ED OPERAI.*
Il testo dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, nella parte in cui stabiliva che gli operai avevano diritto alla pensione di invalidita soltanto se la loro capacita di guadagno fosse diminuita a meno di un terzo del guadagno normale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n 160 del 6 luglio 1971 per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione. La normativa vigente, applicabile, quale ius superveniens, a tutti i rapporti non definiti, e, quindi, nel senso che anche per gli operai, cosi come il suddetto testo stabiliva per gli impiegati, il diritto alla pensione di invalidita e acquisito se risulti la diminuzione della capacita di guadagno in misura superiore al cinquanta per cento del guadagno normale. (Conf 2384/72, mass n 359801).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)