Sez. 5, Sentenza n. 25944 del 29/10/2008 (Rv. 605371 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Appalto di opera pubblica - Costituzione di società consortile - Corrispettivi pagati dal committente - Compatibilità tra i ricavi delle società consorziate - Versamenti per il ripianamento della perdita della società consortile - Configurabilità tra i costi delle società consorziate - Condizioni - Iscrizione nel conto profitti e perdite della società consortile - Necessità - Prova dell'inerenza - Necessità - Disconoscimento dei costi della società consortile - Conseguenze - Impugnabilità delle somme versate dalle società consorziate - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di IRPEG l'assoggettamento ad imposta dei proventi dell'appalto di un'opera pubblica per la cui realizzazione sia stata costituita una società consortile comporta che alle singole società socie restano imputabili, fra i ricavi, i corrispettivi dovuti dal committente, mentre alla società consortile sono riferite, nella voce "costi", le spese sostenute per l'esecuzione unitaria dei lavori e, tra i "ricavi", i contributi versati "pro quota" dalle società socie a copertura di tali spese; i costi sostenuti per ripianare le perdite della società consortile sono poi deducibili, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, se e nella misura in cui siano correttamente imputati al conto profitti e perdite, sempre che ne sia certa l'esistenza e comprovata l'inerenza, sulla base di un documento di supporto da cui siano ricavabili importo e ragione della spesa, non risultando sufficiente, a tal fine, l'obbligo statutario dei consorziati di ripianare i costi di gestione dell'impresa, che debba chiudere in pareggio ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 584 del 1977; in presenza di tali condizioni, il disconoscimento dei costi effettuato nei confronti della società consortile non consente all'Ufficio di ritenere imponibili, al tempo stesso, quali ricavi, le somme versate dalle società consorziate, verificandosi altrimenti una doppia imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 bis, Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1718
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)