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Sez. 5, Sentenza n. 13582 del 02/11/2001 (Rv. 549968 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Proventi di appalto di opera pubblica - Società consortile - Riferibilità dei corrispettivi dovuti dal committente tra i ricavi delle singole società socie - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549968-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

Circa l'assoggettamento ad IRPEG dei proventi dell'appalto di un'opera pubblica, la presenza di una società consortile costituita nelle forme di società di capitali, non determinando alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il committente, non esclude la riferibilità alle singole società socie delle attività poste in essere per il suo tramite, con la conseguenza che a queste ultime restano imputabili, tra i ricavi, i corrispettivi dovuti dal committente, essendo invece riferibili alla società consortile, tra i costi, le spese sostenute per l'esecuzione unitaria dei lavori, e, tra i ricavi, i contributi versati "pro quota" dalle società socie a copertura di tali spese.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 bis, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 26, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 96, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Cod. Civ. art. 2615 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)