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Sez. L, Sentenza n. 14584 del 22/06/2009 (Rv. 608841 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) | Domanda di equo indennizzo - Termine semestrale di decadenza - Decorrenza - Individuazione - Dal verificarsi del danno - Esclusione - Dalla conoscibilità - Nozione - Riferimento alle conoscenze comuni dell'uomo medio - Necessità - Conoscenza dell'esatta situazione clinica - Equivalenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608841-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO)

In tema di equo indennizzo per i pubblici dipendenti, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 51 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, non inizia a decorrere dal momento in cui il danno, conseguente alla lesione dell'integrità fisica o psichica, si è avverato ma da quello in cui lo stesso è divenuto, in base ad indici oggettivi, conoscibile dall'interessato alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da diagnosi mediche, dovendosi escludere che tale condizione equivalga alla conoscenza dell'esatta situazione clinica, idonea, in quanto tale, a protrarre a tempo indeterminato (ed anche a vanificare) il termine decadenziale, con conseguente menomazione del diritto di difesa, anche in giudizio, del titolare del debito indennitario.

Riferimenti normativi: DPR 03/05/1957 num. 686 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)