Sez. 1, Sentenza n. 8889 del 30/06/2001 (Rv. 549131 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Inesatto trattamento di dati personali - Tutela ex art. 1 seguenti legge 675 del 1996 - Sussistenza - Dati non strutturati in archivio - Irrilevanza - Fattispecie.
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA
L'inesatto trattamento di dati personali legittima l'interessato ad invocare, presso la competente autorità di garanzia, la tutela di cui agli artt. 1 e seguenti della legge n. 675 del 1996 a prescindere dalla circostanza che il dato personale inesattamente riportato sia custodito in una banca dati, ovvero sia soltanto diffuso, come nella specie, nell'esercizio di attività giornalistica (e, pertanto, non sia destinato, in tal caso, ad alcuna "archiviazione"). La legge 675 del 1996, difatti, pur riservando particolare rilievo ai dati personali che presuppongano un'attività di archiviazione in banche dati, è purtuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti - che possono ben essere lesi dal trattamento anche solo giornalistico dei dati medesimi, in considerazione della loro sola diffusione, ed a prescindere dalla conseguente strutturazione in archivio -, e tende ad impedire che l'uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di tali diritti, con riferimento, pertanto, al trattamento del dato stesso inteso "tout court", e non limitato alla sola vicenda dell'archiviazione in banca dati, senza che, in contrario possa invocarsi il principio costituzionale della libertà di stampa di cui all'art. 21 della Carta fondamentale, non potendosi legittimamente sovrapporre, confondendole, la nozione di "notizia" con quella di "dato personale" (nella specie, la ricorrente, dopo aver reiteratamente ed inutilmente richiesto al direttore di un quotidiano a diffusione nazionale di rettificare un dato personale ad essa relativo e riportato più volte in modo inesatto, si era rivolta al Garante per la protezione dei dati personali invocandone la rettifica, con richiesta accolta dall'autorità adita, che ordinava sia la cessazione del predetto comportamento - in quanto illegittimo ai sensi della legge 675 del 1996 -, sia la rettifica della registrazione e del trattamento del dato personale "de quo". Il tribunale adito in sede di opposizione riformava, peraltro, tale provvedimento sull'assunto che la legge 675 del 1996 tutelasse il trattamento dei dati personali con esclusivo riferimento al provvedimento di archiviazione in banche dati: la S.C., nel cassare tale decisione, ha sancito il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1996 num. 675 art. 1, Legge 08/07/1996 num. 675 art. 2, Legge 08/07/1996 num. 675 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)