Sez. 5, Sentenza n. 1468 del 11/11/2010 Ud. (dep. 19/01/2011) Rv. 249083 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - VEICOLI A MOTORE - TARGHE DI RICONOSCIMENTO | Circolazione a mezzo di autoveicolo con targa originale ma parzialmente coperta in modo da evitare l'identificazione - Integrazione del reato di cui agli art. 477 e 482 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - VEICOLI A MOTORE - TARGHE DI RICONOSCIMENTO
Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in quanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)