Sez. 5, Sentenza n. 20799 del 22/02/2018 Ud. (dep. 10/05/2018) Rv. 273035 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - VEICOLI A MOTORE - TARGHE DI RICONOSCIMENTO | Circolazione con autoveicolo con targa originale parzialmente modificata - Integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.- Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - VEICOLI A MOTORE - TARGHE DI RICONOSCIMENTO
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, C.d.S., che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482, Cod. Strada art. 100 com. 12, Cod. Strada art. 100 com. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)