Sez. 5, Sentenza n. 25766 del 07/04/2015 Ud. (dep. 18/06/2015) Rv. 264006 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - VEICOLI A MOTORE - TARGHE DI RICONOSCIMENTO | Circolazione con autoveicolo con targa originale parzialmente modificata - Integrazione del reato di cui agli artt. 477 - 482 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - VEICOLI A MOTORE - TARGHE DI RICONOSCIMENTO
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, atteso che le ipotesi previste dall'art. 100 del C.d.S. ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanzione in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell'agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ravvisato il reato indicato nella condotta consistita nella modifica del numero della targa di una autovettura mediante l'apposizione di strisce di nastro adesivo al fine di evitare che il numero originale potesse essere rilevato dagli apparecchi automatici per il controllo di velocità, realizzando così una durevole, anche se non definitiva, falsa realtà documentale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482, Cod. Strada art. 100 com. 12, Cod. Strada art. 100 com. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)