Sez. 3, Sentenza n. 3774 del 07/05/1990 (Rv. 467031 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - ONERE DELL'APPELLANTE - OSSERVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - ONERE DELL'APPELLANTE - OSSERVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di appello, l'Onere dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all'art. 342 cod. proc. civ., è soddisfatto quando, pur mancando nell'atto di appello una parte narrativa di tali fatti, ad essi si sia fatto riferimento nella parte espositiva dei motivi dell'impugnazione, in modo da consentire al giudice, attraverso l'esame degli Atti del processo già ritualmente acquisiti (che si presumono noti) ai quali esso rinvia, di acquisire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei termini della controversia e dello svolgimento del processo. (V 5106/87, mass n 453702; (V 3816/86, mass n 446659).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)