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Sez. 1, Sentenza n. 9097 del 06/06/2003 (Rv. 564012 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica - Beneficiario dell'espropriazione e obbligato al pagamento delle relative indennità - Comune - Delegazione degli atti espropriativi a concessionario - Irrilevanza - Legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima - Sussistenza esclusivamente in capo all'ente territoriale.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564012-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In caso di espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n. 865 del 1971 - essendo beneficiario sostanziale e formale dell'espropriazione il Comune in favore del quale il provvedimento espropriativo viene pronunciato - l'ente territoriale resta l'unico obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea anche quando, a norma dell'art. 60 della stessa legge, gli atti espropriativi siano stati delegati ad un concessionario, atteso che l'attività di quest'ultimo, esaurendosi nel compimento in nome e per conto del Comune degli atti necessari a conseguire l'ablazione, resta sempre riferibile all'ente stesso, con conseguente esclusiva legittimazione del Comune nel giudizio di opposizione alla stima promosso dagli espropriati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)