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Sez. 1, Sentenza n. 6367 del 08/05/2001 (Rv. 546492 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica - Beneficiario dell'espropriazione e obbligato al pagamento delle relative indennità - Comune - Delegazione degli atti espropriativi, dell'occupazione di aree o dell'acquisizione dei suoli ad istituti o cooperative - Irrilevanza - Legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima - Sussistenza esclusivamente in capo al Comune.
Stato
decisa il 2001-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546492-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In caso di espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n. 865 del 1971 - essendo beneficiario sostanziale e formale dell'espropriazione il comune in favore del quale il provvedimento espropriativo viene pronunciato, acquistando l'esclusiva proprietà del bene ai sensi dell'art. 35 della citata legge - l'ente territoriale resta l'unico obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea anche quando, a norma degli artt. 35 e 60 della stessa legge, gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione venga attuata dagli istituti o dalle cooperative, atteso che in tali casi l'attività dei delegati, esaurendosi nel compimento in nome e per conto del delegante degli atti necessari a conseguire l'ablazione, resta sempre riferibile all'ente stesso, con conseguente esclusiva legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dagli espropriati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)