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Sez. 3, Sentenza n. 21578 del 15/11/2004 (Rv. 578647 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Sanatoria - Soggetti legittimati - Terzo - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578647-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ

In tema di locazioni, la sanatoria della morosità del conduttore è consentita anche al terzo, in virtù della regola generale dettata dall'art.1180, primo comma cod.civ., e sempre che costui intenda adempiere in tale veste, ma il locatore può sempre rifiutare il pagamento da parte di persona diversa dal conduttore quando tale adempimento possa ingenerare confusione sulla titolarità del rapporto locativo. L'accertamento della fondatezza o meno del relativo timore del locatore rientra, poi, tra gli accertamenti di fatti devoluti in via esclusiva al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se correttamente motivati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)