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Sez. 2, Sentenza n. 1123 del 21/02/1979 (Rv. 397328 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397328-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*

In tema di contratti sinallagmatici, il rifiuto di esecuzione della prestazione puo trovare giustificazione nell'inadempimento dell'altra parte, a norma dell'art 1460 cod civ, solo se, oltre che non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealta, risulti oggettivamente ragionevole e logico, sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti comportamenti, anche in relazione agli elementi cronologici ed alla loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, che evidenzi la gravita, ovvero la non scarsa importanza, di detto inadempimento in rapporto all'interesse della controparte. (V 5295/77, mass n 388953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)