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Sez. 2, Sentenza n. 5295 del 07/12/1977 (Rv. 388953 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DA ENTRAMBE LE PARTI PER INADEMPIMENTO RECIPROCO - GIUDIZIO COMPARATIVO DELLE RISPETTIVE INADEMPIENZE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388953-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DA ENTRAMBE LE PARTI PER INADEMPIMENTO RECIPROCO - GIUDIZIO COMPARATIVO DELLE RISPETTIVE INADEMPIENZE - NECESSITA.*

In materia di inadempimento, la reciprocita degli addebiti e le contrapposte richieste di risoluzione giudiziale del contratto impongono un giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti che, al di la del semplice dato cronologico, li investa nei loro rapporti di dipendenza e di proporzionalita nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, dal momento che un inadempimento privo delle necessarie connotazioni di gravita ne puo dar luogo alla pronuncia risolutiva (art 1455 cod civ), ne giustifica secondo buona fede (art 1460 cod civ) il rifiuto dell'adempimento cui e tenuta la controparte. (Conf 291/72, mass n 356138).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)