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Sez. L, Sentenza n. 3298 del 07/03/2002 (Rv. 552869 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Risarcimento del danno da usura psico - fisica per il mancato godimento del riposo settimanale - Deduzione dell'avvenuto risarcimento mediante riconoscimento contrattuale di adeguati benefici - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552869-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento di un diritto avente ad oggetto non già una voce ordinaria o straordinaria della retribuzione, bensì il risarcimento di un danno patito per effetto di un'adempienza contrattuale, quale il danno da usura psico - fisica provocato dal mancato godimento del riposo settimanale, la deduzione - da parte del datore di lavoro - dell'avvenuto risarcimento, mediante la previsione nella contrattazione collettiva di adeguate concessioni, comporta per lo stesso datore di lavoro l'onere di provare la effettiva sussistenza di tali benefici contrattuali e la idoneità di questi a fornire l'integrale ristoro del mancato recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)