Sez. L, Sentenza n. 14439 del 30/06/2011 (Rv. 617774 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Reperibilità passiva - Assenza di riposo settimanale - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Condizioni - Onere di provare l'usura psico fisica - A carico del lavoratore - Necessità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
La reperibilità passiva del lavoratore in giorno festivo, consistente nell'obbligo di mera disponibilità ad un'eventuale prestazione lavorativa, non seguita dal godimento del riposo compensativo, non è idonea, di per sé sola, ad incidere sul tessuto psico fisico del lavoratore medesimo in modo tale da configurare un danno "in re ipsa", atteso che il disagio patito per la reperibilità nel giorno festivo non seguita da effettiva attività lavorativa è già monetizzato dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che, contrariamente alla diversa ipotesi della reperibilità attiva, in questo caso deve essere il lavoratore ad allegare specificamente e a provare, anche per presunzioni semplici, che la mera reperibilità passiva non seguita da riposo abbia inciso sul piano psico fisico fino al punto di provocare un danno alla salute.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)