Sez. L, Sentenza n. 5015 del 27/04/1992 (Rv. 477006 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali | Lavoro domenicale senza spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso - Diritto alla retribuzione, alla maggiorazione per il lavoro festivo ed al risarcimento del danno - Prescrizione di quest'ultimo diritto - Termine decennale - Operatività.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali
Il lavoratore subordinato che abbia lavorato la domenica, senza spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso, ha diritto (oltre alla retribuzione, ed alla maggiorazione per il lavoro festivo ove la penosità di detta prestazione lavorativa non sia altrimenti compensata dalla disciplina collettiva), al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale tutelato dall'art. 36, terzo comma, Cost., che impone la successione di un giorno di riposo a sei giorni di lavoro, con correlativa presunzione assoluta di danno alla salute psicofisica nel caso di violazione di tale rapporto, escludendo peraltro la risarcibilità della mancata fruizione di riposi ulteriori a quello del settimo giorno eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva. Il suindicato diritto al risarcimento, essendo relativo ad un danno patito per effetto di un'inadempienza contrattuale del datore di lavoro, soggiace alla prescrizione (decennale) ordinaria prevista dall'art. 2946 cod. civ., e non già a quella quinquennale ex art. 2947 cod. civ. (concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno aquiliano) o a quella (pure quinquennale) prevista dall'art. 2948 n. 4 dello stesso codice, la quale concerne prestazioni periodiche derivanti da un'unica "causa debendi".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)