Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 (Rv. 658066 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE | IRPEF - IVA - IRAP - Imposta di registro - Riscossione - Credito erariale - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE
In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST. PENDENTE, DPR 19/09/1973 num. 600 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 131 art. 78, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)