Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019 (Rv. 656475 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP e IVA) - Prescrizione breve - Applicabilità - Esclusione - Prescrizione ordinaria decennale - Configurabilità - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)