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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019 (Rv. 656475 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP e IVA) - Prescrizione breve - Applicabilità - Esclusione - Prescrizione ordinaria decennale - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656475-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)